Ordinanza
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Art. 99 Dispositivi di limitazione della velocità
1 I veicoli delle classi M2, M3, N2, N3, T e C devono essere equipaggiati di un dispositivo automatico di limitazione della velocità conformemente al regolamento (CE) n. 661/2009 o al regolamento UNECE n. 89.425 2 Il capoverso 1 non si applica:
3 Le velocità regolate si fondano sulla direttiva n. 92/6 del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l’impiego di dispositivi di limitazione della velocità per talune categorie di veicoli nella Comunità. 4 I dispositivi di limitazione della velocità e i relativi raccordi devono sempre essere muniti dei sigilli di un’officina autorizzata. Una targhetta visibile e fissata in un punto facilmente accessibile deve indicare la presenza del dispositivo di limitazione della velocità, riportando almeno il marchio di omologazione, la velocità impostata e la data dell’ultima calibrazione. Dopo aver eseguito lavori sul veicolo, il detentore deve assicurarsi che i sigilli siano intatti.429 425 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). 426 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 20121825). 427 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). 428 Introdotta dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). 429 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). |