Ordinanza
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Art. 101 Installazione, esame successivo e riparazione di tachigrafi 442
1 I tachigrafi devono essere installati, sottoposti a esame successivo e riparati da un’officina che dispone di un’apposita autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata dall’UDSC alle officine che garantiscono un’accurata esecuzione di tali lavori e che dispongono delle necessarie attrezzature, apparecchiature e software nonché di personale sufficientemente qualificato e istruito. 2 Gli esami periodici di tachigrafi e quelli conseguenti a irregolarità, la sigillatura, l’affissione della targhetta di montaggio e la documentazione di interventi connessi a riparazioni del veicolo si fondano sugli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) n. 165/2014 o sul regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/548. La targhetta di montaggio deve riportare in aggiunta il chilometraggio dell’ultima calibrazione. 3 Se i lavori hanno compromesso la precisione delle registrazioni, i tachigrafi devono essere sottoposti a esame successivo. 4 Sono esentati dall’esame successivo del tachigrafo e dall’affissione della targhetta di montaggio gli apparecchi sostitutivi installati da officine autorizzate per al massimo 14 giorni nonché i tachigrafi di veicoli di riserva (art. 9 e 10 OAV443) nel traffico interno. 5 Dopo aver eseguito lavori sul veicolo, il detentore deve assicurarsi che i sigilli siano intatti. 6 Prima di effettuare lavori su tachigrafi digitali, l’officina deve scaricare tutti i dati dalla memoria dell’apparecchio e, su richiesta, metterli a disposizione dei servizi e delle persone aventi diritto. Inoltre, immediatamente dopo i lavori deve salvare i dati della calibrazione riprendendoli dalla carta dell’officina utilizzata. 7 L’officina deve conservare per tre anni i dati scaricati dal tachigrafo e i dati sulla calibrazione della carta dell’officina. I rapporti e i dischi di controllo devono essere conservati fino all’esame successivo. Decorsi tali termini, i dati vanno cancellati e i documenti distrutti. 442 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). 443 RS 741.31 |