1 I veicoli della categoria M1 con un peso totale massimo di 2,50 t devono essere conformi, per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di urto frontale, al regolamento (CE) n. 661/2009 o al regolamento UNECE n. 94. Per i veicoli di un tipo di cui non vengono prodotte più di 100 unità all’anno, è sufficiente la conferma di un organo di controllo riconosciuto dall’USTRA secondo cui, sotto l’aspetto in questione, il veicolo corrisponde allo stato attuale della tecnica.457
2 La superficie frontale dei veicoli delle categorie M1e N1 deve essere conforme, per quanto concerne la protezione dei pedoni, al regolamento n. 78/2009/CE, per quanto tali veicoli rientrino nel campo d’applicazione del regolamento. Per i veicoli di un tipo di cui non vengono prodotte più di 100 unità all’anno è sufficiente la conferma di un organo di controllo riconosciuto dall’USTRA secondo cui, sotto l’aspetto in questione, la superficie frontale del veicolo offre un livello di protezione equivalente.458
2bis Per il montaggio di attrezzi frontali sono ammesse deroghe al capoverso 2 per:
- a.
- veicoli adibiti al servizio invernale e alla manutenzione delle strade che devono essere equipaggiati con attrezzi frontali;
- b.
- veicoli della polizia, del servizio doganale e del servizio antincendio;
- c.
- veicoli dei servizi di soccorso e della protezione civile;
- d.
- veicoli militari;
- e.
- altri veicoli rispetto a quelli delle lettere a-d, per i quali l’osservanza delle esigenze di cui al capoverso 2 non è possibile per motivi operativi o richiede interventi tecnici sproporzionati.459
2ter Le deroghe di cui al capoverso 2bis lettera e necessitano di un’autorizzazione dell’autorità d’immatricolazione.460
3 I sistemi di protezione frontale dei veicoli della categoria M1 con un peso totale massimo di 3,50 t e dei veicoli della categoria N1devono essere conformi al regolamento n. 78/2009/CE.461
4 I veicoli delle categorie N2 e N3 devono essere muniti di dispositivi di protezione anteriore conformemente al regolamento (CE) n. 661/2009 o al regolamento UNECE n. 93.462
5 Il capoverso 4 non si applica a:
- a.
- carri con motore;
- b.463
- veicoli fuoristrada (art. 12 cpv. 2);
- c.
- autoveicoli cui, nel singolo caso, l’autorità di immatricolazione ha concesso un’eccezione poiché l’applicazione di un dispositivo di protezione anteriore non è possibile per motivi tecnici e di uso.
456 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109).
457 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
458 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 20121825).
459 Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
460 Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
461 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).
462 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
463 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).