Art. 110 Dispositivi d’illuminazione facoltativi
1 Sono ammessi i seguenti dispositivi d’illuminazione supplementari:488 - a.489
- davanti: due fari di profondità, due fari fendinebbia, due luci di circolazione diurna nei veicoli nei quali questi dispositivi non sono prescritti, due fari di svolta, due fari d’ingombro e due catarifrangenti non triangolari; se vi sono quattro fari di profondità ribaltabili: due fari di profondità o a luce anabbagliante supplementari esclusivamente per i segnali del lampeggiatore;
- b.490
- dietro:
- 1.
- due luci d’ingombro,
- 2.
- una o due luci di retromarcia,
- 3.
- uno o due fari fendinebbia di coda
- 4.
- una luce supplementare di fermata (art. 75 cpv. 4) o due luci supplementari di fermata disposte in alto (non si applica l’allegato 10 n. 322),
- 5.
- due indicatori di direzione lampeggianti supplementari disposti in alto (non si applica l’allegato 10 n. 21 e 322);
- 6.
- due luci supplementari di coda disposte in alto, se non sono disponibili luci di ingombro corrispondenti (non si applica l’allegato 10 n. 21 e 322);
- c.491
- catarifrangenti visibili lateralmente come anche luci di ingombro laterali; queste possono lampeggiare insieme con gli indicatori di direzione lampeggianti per i veicoli lunghi fino a 6 m, se corrispondono allo schema V del numero 51 dell’allegato 10;
- d.
- un dispositivo di segnalazione ottica (lampeggiatore);
- e.
- un’illuminazione interna per lo spazio riservato ai passeggeri e al carico, che non disturbi gli altri utenti della strada;
- f.
- luci di avvertimento che si accendono sulle portiere quando si aprono e proiettano luce verso il dietro;
- g.
- luci di avvertimento lampeggianti per l’identificazione del veicolo;
- h.492
- luci di avvertimento lampeggianti per l’identificazione di piattaforme elevatrici, sponde posteriori ribaltate verso il basso e porte posteriori aperte (art. 78 cpv. 2) come anche luci di avvertimento lampeggianti su dispositivi di sostegno e dispositivi analoghi che, in posizione di lavoro, sporgono dal contorno del veicolo;
- i.493
- luci di lavoro sui veicoli d’intervento del servizio antincendio, della polizia, del servizio doganale e di quello sanitario, sui carri attrezzi e sui veicoli con cui sono effettuati lavori che richiedono tali luci;
- j.494
- luci bianche non abbaglianti che, a portiere aperte, illuminano la zona d’entrata.
2 Per alcune categorie di autoveicoli sono inoltre ammessi: - a.
- sugli autoveicoli la cui lunghezza non supera 6,00 m e la larghezza 2,00 m: luci di posteggio su entrambi i lati;
- b.495
- sui tassì: un contrassegno luminoso non abbagliante come anche piccole luci per controllare il tassametro dall’esterno;
- c.496
- sui veicoli nel servizio di linea: cartelli illuminati indicanti il percorso e il luogo di destinazione;
- d.497
- sui veicoli dei medici nei casi urgenti (art. 24c lett. c OAC498): il contrassegno «medico/urgenza» o «medico/servizio d’urgenza» (art. 78 cpv. 4);
- e.499 i veicoli soggetti alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni: piccole luci arancioni non abbaglianti né lampeggianti per il controllo dell’apparecchio di rilevazione dall’esterno;
- f.500
- sui veicoli delle categorie M2, M3, N1, N2 e N3 di lunghezza superiore a 6 m: oltre alle luci di retromarcia una o due luci di retromarcia rivolte verso dietro o trasversalmente con un angolo massimo di 15 gradi; queste devono poter essere accese soltanto se almeno la luce di posizione è accesa;
- g.501
- sui veicoli della categoria N3 due fari di profondità supplementari, nella misura in cui soltanto quattro di essi possono accendersi contemporaneamente.
3 Con il permesso dell’autorità d’immatricolazione, iscritto nella licenza di circolazione, sono inoltre ammessi: - a.502
- sui veicoli del servizio antincendio, della polizia, del servizio sanitario e del servizio doganale:
- 1.
- luci blu lampeggianti rotanti,
- 2.
- due luci blu lampeggianti orientate in avanti, posizionate sulla parte anteriore,
- 3.
- due luci blu lampeggianti orientate in avanti, collocate sugli specchi retrovisori esterni,
- 4.
- due luci blu lampeggianti orientate lateralmente, posizionate il più avanti possibile,
- 5.
- luci orientabili,
- 6.
- luci di avvertimento gialle montate sul tetto, visibili dal davanti e da dietro che si accendano e spengano simultaneamente mediante un interruttore separato (art. 78 cpv. 1);
- b.503
- sui veicoli che costituiscono un pericolo particolare, difficilmente riconoscibili per gli altri utenti della strada, e sui veicoli che li accompagnano come anche sui veicoli previsti ed equipaggiati per il trasporto temporaneo di attrezzi accessori di larghezza superiore a 3,00 m: luci gialle di pericolo;
- c.504
- sui veicoli della polizia e del servizio doganale: davanti o dietro un’iscrizione illuminata, come «Colonna», «Incidente», «Stop-Polizia», «Stop-Guardia di confine», in scrittura normale o a specchio; le iscrizioni non devono abbagliare; l’allegato 10 numero 1 non è applicabile;
- d.
- sui veicoli per la preparazione delle piste di neve: luci orientabili che devono rispondere alle esigenze tecniche stabilite per i fari di profondità;
- e.505
- sui veicoli della polizia, del servizio doganale, del servizio antincendio e del servizio sanitario nonché sui veicoli periodicamente impiegati per la manutenzione delle strade o come veicoli d’accompagnamento di veicoli e trasporti speciali: pannelli a messaggio variabile illuminati o luminescenti.
4 È vietato qualsiasi altro dispositivo d’illuminazione applicato fuori del veicolo o diretto verso l’esterno, in particolare le luci orientabili e i fari a lunga portata. 488 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). 489 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 20121825). 490 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). 491 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). 492 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 20121825). 493 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). 494 Introdotta dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109). 495 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. dell’O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998 1188). 496 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). 497 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 20121825). 498 RS 741.51 499 Introdotto dal n. I dell’O del 6 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 1034). 500 Introdotta dal n. I dell’O del 6 set. 2000 (RU 2000 2433). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). 501 Introdotta dal n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). 502 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). 503 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023218). 504 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). 505 Introdotta dal n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
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