Ordinanza
|
Art. 22 Generi di rimorchi di lavoro
1 I «rimorchi di lavoro» sono rimorchi con al massimo una superficie di carico limitata per gli utensili e il carburante con i quali non sono trasportate cose, ma che servono come macchine di lavoro.132 2 Sono equiparati a questi rimorchi:
3 I rimorchi di lavoro possono essere immatricolati come rimorchi di trasporto se soddisfano tutte le prescrizioni applicabili a quest’ultimi e se le attrezzature di lavoro non ostacolano la circolazione. 4 I rimorchi secondo il capoverso 2 sono designati quali rimorchi di lavoro, quelli il cui interno è adibito a locale (art. 20 cpv. 1) semplicemente quali rimorchi, precisando l’uso cui sono destinati. 132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). 133 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). 134 Abrogata dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109). |