Ordinanza
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Art. 23 Carri a mano, veicoli a trazione animale 135
1 I «carri a mano», le «carriole» e le «slitte a mano» sono veicoli senza propulsione propria trainati o spinti da una persona a piedi. 2 I «veicoli a trazione animale» sono veicoli senza propulsione propria, comprese le slitte, destinati ad essere trainati da animali. 3 ... 136 135 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). 136 Abrogato dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). |