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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
del 19 giugno 1995 (Stato 1° aprile 2022)
Art. 29Principio
1 Prima che i veicoli a motore e i rimorchi siano immatricolati, si deve controllare ufficialmente che rispondano alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento.
2 Per i ciclomotori non è richiesto un esame d’immatricolazione di cui agli articoli 30–32. Per tali veicoli la procedura d’immatricolazione si fonda sugli articoli 90–96 OAC159.
3 Per i veicoli militari e i veicoli soggetti all’ordinanza del 4 novembre 2009160 sul trasporto di viaggiatori non è richiesto l’esame cantonale d’immatricolazione.
4 Le modifiche apportate ai veicoli tra l’esame d’immatricolazione e l’immatricolazione vanno notificate all’autorità preposta e controllate secondo l’articolo 34 capoverso 2.