Ordinanza
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Art. 30a Esame di veicoli nuovi: esame d’identificazione e controllo di funzionamento
1 Se un veicolo nuovo è sprovvisto dei documenti di cui all’articolo 30 capoverso 1 la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento è fornita come segue: a. in presenza di un certificato di conformità UE in formato cartaceo, per le automobili e gli autoveicoli adibiti ad abitazione con un peso totale fino a 3,50 t viene effettuato un esame di identificazione, per gli altri veicoli un controllo di funzionamento; b. in assenza di un certificato di conformità UE in formato cartaceo, viene effettuato un controllo di funzionamento nel caso in cui:
2 Il controllo di funzionamento si limita ai dispositivi più importanti, quali sterzo, freni e illuminazione, e ai dispositivi di agganciamento di veicoli trattori e rimorchi. 3 La prova dell’equivalenza di cui al capoverso 1 lettera b numero 2 deve essere fornita dal richiedente. 162 RS 741.511 |