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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
del 19 giugno 1995 (Stato 1° aprile 2022)
Art. 32Collaudo in officina
1 Per i veicoli provvisti di un’approvazione del tipo o di una scheda tecnica, l’autorità d’immatricolazione può delegare la compilazione del rapporto di perizia e il controllo di funzionamento a coloro che ne garantiscono un’esecuzione a regola d’arte.
2 Questa delega può estendersi agli autoveicoli leggeri, ai rimorchi con un peso totale fino a 3,50 t, ai motoveicoli, ai quadricli leggeri a motore, ai quadricicli a motore e ai tricicli a motore.
3 La delega non si applica ai veicoli che divergono dalla versione omologata.
4 L’autorità d’immatricolazione esegue controlli a campione. Se vengono riscontrate negligenze gravi o ripetute, revoca la delega.