Ordinanza
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Art. 34 Obbligo eccezionale dell’esame
1 La polizia notifica all’autorità di immatricolazione i veicoli che hanno subìto danni importanti in incidenti o che hanno presentato difetti gravi nel corso di controlli. Questi veicoli devono essere sottoposti a esame successivo. L’esame successivo deve essere effettuato nel Cantone di stanza.186 2 Il detentore deve notificare all’autorità di immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli. I veicoli modificati devono essere sottoposti a esame successivo prima di un ulteriore impiego. L’esame concerne segnatamente:187
2bis Sono esonerati dall’obbligo di notifica e dall’obbligo d’esame i veicoli che presentano temporaneamente gli equipaggiamenti di cui agli articoli 27 capoverso 2, 28 e 28a senza superare le dimensioni ammesse, come anche la sostituzione delle carrozzerie amovibili.192 3 Il detentore deve notificare all’autorità di immatricolazione altri fatti nuovi da iscrivere nella licenza di circolazione. 4 I veicoli che, secondo l’articolo 92 capoverso 1, vengono adattati all’infermità di un conducente fisicamente invalido devono sottostare all’esame successivo.193 5 ...194 5bis ...195 6 Le autorità di immatricolazione possono delegare a persone autorizzate a effettuare collaudi in officina l’esame del montaggio dei ganci di traino, approvati per il tipo di veicolo, ad automobili e autofurgoni senza impianto di frenatura continuo. Questa delega può estendersi ai veicoli muniti di un’approvazione svizzera del tipo, di una scheda tecnica oppure di un certificato di conformità secondo il regolamento (UE) 2018/858.196 186 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). 187 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). 188 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). 189 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). 190 Introdotta dal n. I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). 191 Introdotta dal n. I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). 192 Introdotto dal n. I dell’O del 6 set. 2000 (RU 2000 2433). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 20121825). 193 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 20121825). 194 Introdotto dal n. I dell’O del 15 giu. 2001 (RU 20021181). Abrogato dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). 195 Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2016 (RU 2016 5133). Abrogato dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). 196 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mar. 2012 (RU 20121825). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). |