Ordinanza
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Art. 34a Delega degli esami successivi 197
L’autorità di immatricolazione può affidare gli esami successivi ad aziende od organizzazioni che ne garantiscono l’esecuzione a regola d’arte. Fanno eccezione gli esami successivi basati su notifiche della polizia (art. 34 cpv. 1). 197 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). |