Ordinanza
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Art. 45 Sigle distintive di nazionalità, targhe, contrassegni ufficiali
1 I veicoli a motore e i rimorchi che circolano all’estero devono essere muniti di una sigla distintiva di nazionalità giusta l’allegato 4. 2 Le targhe e le sigle distintive di nazionalità devono essere ben leggibili e fissate il più verticalmente possibile (30° al massimo d’inclinazione verso l’alto, 15° al massimo verso il basso). Esse devono trovarsi ad un’altezza tra 0,20 m (bordo inferiore) e 1,50 m (bordo superiore), a meno che non sia possibile per ragioni tecniche o d’uso. La targa posteriore deve essere leggibile nell’asse longitudinale del veicolo e da ciascun lato di quest’ultimo entro un angolo di 30°.269 3 Le targhe e le sigle distintive di nazionalità non devono essere modificate, piegate, tagliate o rese illeggibili. Deve essere apposta soltanto la sigla di nazionalità dello Stato di immatricolazione. 4 L’autorità di immatricolazione può, con un’iscrizione nella licenza di circolazione, autorizzare l’uso di contrassegni ufficiali complementari ammessi dal DATEC. Sono vietati altri contrassegni e targhe che possono essere confusi con quelli ufficiali o che ne impediscono la lettura. 269 Per. introdotto dal n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). |