Ordinanza
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Art. 5 Dichiarazione vincolante di prescrizioni internazionali da parte del DATEC
1 Il DATEC è autorizzato a:
2 Sono sentite le autorità interessate. In caso di divergenze d’opinione tra le autorità federali decide il Consiglio federale. 58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 20121825). |