Ordinanza
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Art. 70 Pubblicità 341
Alla pubblicità sui veicoli si applicano le esigenze di cui nell’articolo 69 capoverso 1. L’autorità competente secondo il diritto cantonale può permettere eccezioni nel caso di manifestazioni. 341 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109). |