Ordinanza
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Art. 83 Esigenze generali per sistemi d’allarme per veicoli
1 I sistemi d’allarme per veicoli (SAV) sono impianti fissi volti a proteggere il veicolo che ne è dotato da interventi di terzi e a impedirne l’uso non autorizzato. Se non sono omologati in base al regolamento (CE) n. 661/2009 o ai regolamenti UNECE n. 97 o n. 116, devono essere conformi agli articoli 83–88.391 2 Il SAV deve rilevare e segnalare almeno l’apertura di una porta del veicolo, del cofano del motore o del portabagagli e poter far scattare un allarme acustico. 3 Sono ammessi elementi completivi per il controllo dell’abitacolo quali «captatori ad ultrasuoni», «captatori a infrarossi», «dispositivi d’immobilizzazione», «detettori d’inclinazione» e «allarmi in caso di pericolo». 4 Non sono ammessi i SAV che possono agire durante la marcia del veicolo sul motore, sul cambio, sull’impianto di frenatura o sul dispositivo di guida come anche gli elementi che reagiscono alle vibrazioni del veicolo. 5 Il SAV deve soddisfare, per quanto concerne la sicurezza, le seguenti esigenze:
391 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). |