Ordinanza
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Art. 85 Inserimento, disinserimento, alimentazione elettrica
1 Il disinserimento rispettivamente lo spegnimento del SAV non devono mai far scattare un falso allarme. L’inserimento o la preparazione del sistema deve avvenire mediante chiusura di una porta o del sistema di chiusura centralizzata, mediante un dispositivo elettrico o elettronico, per esempio telecomando, o mediante un interruttore con o senza chiave, oppure mediante un dispositivo elettrico o elettronico installato nell’abitacolo del veicolo. 2 I dispositivi installati nell’abitacolo devono essere muniti di un ritardo di uscita e d’entrata. Il ritardo deve poter essere regolato tra 15 e 45 secondi dall’inserimento del sistema e tra 5 e 15 secondi dal disinserimento del sistema. Entrambi i ritardi possono essere regolabili entro i limiti precitati. 3 Se il SAV è provvisto di un telecomando, questo sistema deve essere conforme allo stato attuale della tecnica, come stabilito segnatamente nelle norme dell’ETSI. Per le parti a radiofrequenza del SAV o di altri sistemi si applica l’articolo 80 capoverso 4.392 4 L’alimentazione elettrica del SAV può avvenire tramite la batteria del veicolo. In caso di altro mezzo di alimentazione elettrica, questa deve essere ricaricabile e poter approvvigionare soltanto il SAV. 5 Il sistema deve essere disposto in modo tale che, in caso di corto circuito al circuito del segnale d’allarme acustico, siano garantite le altre funzioni del circuito elettrico non interrotto. Un difetto o un’interruzione della corrente elettrica che alimenta le luci, ad esempio l’illuminazione dell’abitacolo, non deve ostacolare il funzionamento del sistema. 392 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). |