Ordinanza
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Art. 91 Dispositivi di agganciamento
1 I «dispositivi di agganciamento» sono ganci di traino di veicoli trattori, dispositivi di agganciamento di rimorchi e ralle.397 2 I dispositivi di agganciamento devono corrispondere allo stato attuale della tecnica, come descritto in particolare nel regolamento UNECE n. 55, nel regolamento (UE) n. 147, nel regolamento (UE) n. 168/2013 e nel regolamento delegato (UE) n. 44/2014 o nel regolamento (UE) n. 167/2013 e nel regolamento delegato (UE) 2015/208.398 3 Devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:
4 Sui dispositivi d’agganciamento, anche se sono montati, devono figurare in maniera indelebile e chiaramente leggibile le seguenti indicazioni:
5 Sono esclusi dal capoverso 4 lettere b e c i dispositivi di agganciamento normalizzati muniti della pertinente marca d’identificazione. 6 Il punto di ancoraggio del dispositivo di agganciamento e il carico d’appoggio ammesso sono stabiliti dal costruttore del veicolo. Tuttavia non può essere superato il carico d’appoggio stabilito dal costruttore del dispositivo di agganciamento. 397 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). 398 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). |