1 I «dispositivi di agganciamento» sono ganci di traino di veicoli trattori, dispositivi di agganciamento di rimorchi e ralle.397
2 I dispositivi di agganciamento devono corrispondere allo stato attuale della tecnica, come descritto in particolare nel regolamento UNECE n. 55, nel regolamento (UE) n. 147, nel regolamento (UE) n. 168/2013 e nel regolamento delegato (UE) n. 44/2014 o nel regolamento (UE) n. 167/2013 e nel regolamento delegato (UE) 2015/208.398
3 Devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:
- a.
- il dispositivo d’agganciamento del veicolo trattore deve essere fissato a parti sufficientemente solide e comprendere un dispositivo che ne impedisca un’apertura improvvisa;
- b.
- l’anello di traino agganciato al veicolo trattore deve poter oscillare facilmente in senso orizzontale e verticale e rotare sufficientemente intorno al suo asse longitudinale.
4 Sui dispositivi d’agganciamento, anche se sono montati, devono figurare in maniera indelebile e chiaramente leggibile le seguenti indicazioni:
- a.
- una marca d’approvazione internazionale (come «e» o «E» seguito da un numero) con un numero d’approvazione o il nome del costruttore o il marchio di fabbrica;
- b.
- il carico d’appoggio massimo ammesso;
- c.
- la forza di riferimento teorica per la forza orizzontale sul timone tra il veicolo trattore e il rimorchio (valore D) o il carico rimorchiabile massimo ammesso.
5 Sono esclusi dal capoverso 4 lettere b e c i dispositivi di agganciamento normalizzati muniti della pertinente marca d’identificazione.
6 Il punto di ancoraggio del dispositivo di agganciamento e il carico d’appoggio ammesso sono stabiliti dal costruttore del veicolo. Tuttavia non può essere superato il carico d’appoggio stabilito dal costruttore del dispositivo di agganciamento.
397 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
398 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).