Ordinanza
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Art. 92 Veicoli per persone disabili 399
1 Allo scopo di adattare alla disabilità del caso i veicoli di persone disabili e quelli impiegati per il trasporto regolare di persone disabili, si può derogare alle prescrizioni sull’equipaggiamento nella misura in cui lo consenta la sicurezza di funzionamento. Questo concerne in particolare i dispositivi di comando e l’installazione di un ausilio per la salita.400 2 I veicoli guidati da persone motulese o audiolese possono essere muniti, davanti e dietro, di un segno distintivo speciale giusta l’allegato 4. Questo segno deve essere coperto o tolto se il veicolo non è guidato da una persona motulesa o audiolesa. 399 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 20121825). 400 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 20121825). |