Ordinanza
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Art. 94 Dimensioni
1 La lunghezza di un autoveicolo non deve superare:
1bis Agli accessori amovibili quali i box porta-sci, fissati sugli autobus snodati e sugli altri autobus, si applica l’articolo 65 capoverso 2 ONC.403 1ter I seguenti autoveicoli pesanti possono superare la lunghezza di cui al capoverso 1 lettera a purché siano rispettati le condizioni relative al percorso circolare di cui all’articolo 40 capoverso 1 e lo spostamento laterale di cui all’articolo 40 capoverso 3 e la superficie di carico dietro la cabina non superi 10,5 m di lunghezza:
2 La larghezza di un autoveicolo non deve superare:
3 L’altezza degli autoveicoli non deve superare 4,00 402 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3567). 403 Introdotto dal n. I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3567). 404 Introdotto dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14). 405 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 6 mag. 1998 in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465). |