Ordinanza
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Art. 95 Pesi, carichi sull’asse
1 Fatti salvi i pesi nel traffico internazionale, il peso totale massimo ammesso ammonta a:406
1bis Il peso totale dei veicoli di cui al capoverso 1 lettere d, e–g e j a propulsione alternativa può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t e, nel caso dei veicoli a emissioni zero, al massimo di 2 t.415 1ter Il peso totale dei veicoli di cui al capoverso 1 lettere h e i a propulsione alternativa può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t e, nel caso dei veicoli a emissioni zero, al massimo di 2 t rispetto ai valori indicati al capoverso 1 e all’articolo 9 capoverso 1 LCStr.416 2 I carichi sull’asse, senza tenere conto di un dispositivo d’avviamento giusta l’articolo 57 capoverso 2, non devono superare per gli:417
406 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2888). 407 Introdotta dal n. I dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU 2017 2651). 408 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). 409 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 410 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3525). 411 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). 412 Introdotta dal n. I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3525). 413 Introdotta dal n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3525). 414 Introdotta dal n. I dell’O del 30 giu. 2004 (RU 2004 3525). Abrogata dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109). 415 Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 2017 (RU 2017 2651). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14). 416 Introdotto dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 al 31 dic. 2030 (RU 2022 14). 417 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). 418 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109). 419 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). 420 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). 421 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3525). 422 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3525). 423 Introdotta dal n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3525). |