Ordinanza
|
|
Art. 104c Protezione posteriore 468
1 I veicoli delle categori M e N devono essere provvisti di una protezione posteriore conformemente al regolamento (CE) n. 661/2009 o al regolamento UNECE n. 58.469 2 Il capoverso 1 non si applica a:
468 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109). 469 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). |
