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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
del 19 giugno 1995 (Stato 1° giugno 2022)
Art. 108Disposizione dei pedali
Il pedale della frizione deve essere a sinistra di quello del freno e il pedale del freno a sinistra dell’acceleratore, salvo sui trattori, autoveicoli di lavoro e veicoli cingolati. I pedali devono essere separati da uno spazio sufficiente e, salvo l’acceleratore, essere muniti di rivestimento antisdrucciolevole.