Ordinanza
|
|
Art. 27 Veicoli agricoli e forestali con larghezza eccessiva 145
1 I carri di lavoro e i rimorchi di lavoro agricoli e forestali con larghezza eccessiva sono ammessi come veicoli speciali (art. 25) fino a una larghezza di 3,50 m.146 1bis Gli altri veicoli agricoli e forestali che superano i 2,55 m di larghezza soltanto a causa di pneumatici larghi (art. 60 cpv. 6) o cingoli in gomma montati, dell’eventuale presenza di parafanghi o attrezzature di lavoro necessarie sono ammessi come veicoli speciali fino a una larghezza di 3,00 m. Del tipo di veicolo corrispondente deve esistere, con riferimento agli pneumatici o ai cingoli, parafanghi inclusi, una versione con una larghezza massima di 2,55 m.147 1ter La larghezza dei rimorchi speciali di cui al capoverso 1bis non può superare la larghezza del veicolo trattore (art. 38 cpv. 1bis), a meno che quest’ultimo non sia equipaggiato con pneumatici larghi, ruote gemellate o cingoli in gomma. In questo caso la larghezza del rimorchio va segnalata apponendo demarcazioni appariscenti sul veicolo trattore.148 2 I seguenti veicoli agricoli e forestali con larghezza eccessiva possono circolare senza permesso e non sono considerati veicoli speciali:
3 La larghezza dei rimorchi di cui al capoverso 2 lettera c non deve superare la larghezza del veicolo trattore (art. 38 cpv. 1bis), a meno che quest’ultimo non sia equipaggiato con pneumatici larghi, ruote gemellate o cingoli in gomma. In questo caso la larghezza del rimorchio va segnalata apponendo demarcazioni appariscenti sul veicolo trattore.151 145 Nuova espr. testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. 146 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). 147 Introdotto dal n. I dell’O del 10 giu. 2005 (RU 2005 4111). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14). 148 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 20121825). 149 Nuova espr. testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. 150 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 20121825). 151 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 20121825). |
