Ordinanza
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Art. 53 Livello sonoro, silenziatore
1 I rumori prodotti dal veicolo non devono superare il livello sonoro evitabile con i mezzi tecnici. I dispositivi di scappamento e di aspirazione devono essere muniti di silenziatori efficaci e resistenti. Se altre parti provocano un rumore evitabile, devono essere presi provvedimenti per diminuirlo. Per la misurazione del rumore si applica l’allegato 6.294 1bis I motori di lavoro devono rispettare inoltre le disposizioni dell’ordinanza del DATEC del 22 maggio 2007295 sul rumore delle macchine all’aperto.296 2 I dispositivi silenziatori consumati o danneggiati devono essere sostituiti.297 3 I silenziatori di ricambio devono avere la medesima efficacia di quelli originali. Sono ammessi anche dispositivi silenziatori di ricambio per cui esiste un’approvazione per il tipo di veicolo corrispondente in base alle seguenti normative:
h.299 regolamento (UE) n. 167/2013 e regolamento delegato (UE) 2015/96; o i.300 regolamento (UE) n. 167/2013 e regolamento delegato (UE) 2018/985. 4 Sono vietati gli interventi inutili al veicolo e a sue componenti approvate che ne aumentano il rumore, anche se sono rispettati i limiti ammessi.301 294 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). 295 RS 814.412.2 296 Introdotto dal n. I dell’O del 16 gen. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 355). 297 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). 298 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). 299 Introdotta dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). 300 Introdotta dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). 301 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). |
