Ordinanza
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Art. 59 Ruote di scorta, ruote d’emergenza, pneumatici invernali
1 Le ruote di scorta devono adempiere le medesime esigenze delle ruote ammesse per il veicolo. 2 In deroga al capoverso 1, per i veicoli della categoria M1 sono ammesse ruote d’emergenza. Queste devono soddisfare i requisiti dei regolamenti (CE) n. 661/2009 e (UE) n. 458/2011 oppure del regolamento UNECE n. 64 ed essere contrassegnate come tali.317 3 Gli pneumatici invernali non adatti alla velocità massima raggiungibile dal veicolo devono:
4 Per gli pneumatici invernali di cui al capoverso 3 il rivenditore deve consegnare un bollino recante un’iscrizione che indichi la velocità massima ammessa per gli pneumatici.319 317 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). 318 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). 319 Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). |
