Ordinanza
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Art. 9a Veicoli a propulsione alternativa e a emissioni zero 79
1 Sono considerati «a propulsione alternativa» i veicoli alimentati parzialmente o esclusivamente da una delle seguenti fonti di energia:
2 Sono considerati «a emissioni zero» i veicoli privi di motore a combustione interna oppure con un motore a combustione interna le cui emissioni sono inferiori a 1 g CO2/kWh o a 1 g CO2/km, in particolare i veicoli alimentati esclusivamente da elettricità o idrogeno. La determinazione delle emissioni di CO2si fonda sul regolamento (CE) n. 595/2009 o sul regolamento (CE) n. 715/2007. 79 Introdotto dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14). |
