Ordinanza
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Art. 131 Superficie di carico, parafanghi, dimensioni 583
1 La lunghezza della superficie di carico non deve superare – davanti o dietro – 1,4 volte la carreggiata massima e, lateralmente, la larghezza del veicolo – senza attrezzi accessori –; inoltre il baricentro della superficie di carico deve trovarsi tra gli assi. Se questa condizione non può essere rispettata, la superficie di carico non deve superare 1,50 m2 per i veicoli il cui peso a vuoto non supera 1,50 t, 0,10 m2 per ogni 0,10 t del peso del veicolo a vuoto, senza però superare in ogni caso 3,00 m2. La piattaforma necessaria per il personale di servizio e per l’esecuzione dei lavori non è considerata superficie di carico. 2 Il capoverso 1 non si applica agli autoveicoli giusta l’articolo 13 capoverso 2. Questi possono avere una superficie di carico maggiore. 3 Per ragioni tecniche o d’impiego, i parafanghi possono mancare (art. 66 cpv. 2). 4 Le parti di veicoli o le attrezzature di lavoro possono sporgere anteriormente al massimo di 4,00 m dal centro del dispositivo di guida.584 5 Gli attrezzi accessori necessari montati temporaneamente possono sporgere anteriormente al massimo di 5,00 m dal centro del dispositivo di guida.585 583 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 gen. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 355). 584 Introdotto dal n. I dell’O del 16 gen. 2008 (RU 2008 355). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). 585 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 253). |