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Art. 102a Sistema di registrazione dei dati di eventi secondo il diritto UE 483
1 I veicoli delle categorie M e N devono essere dotati di un sistema di registrazione di dati di eventi ai sensi del regolamento (UE) 2019/2144 e del regolamento delegato (UE) 2022/545 oppure disporre di un sistema di registrazione di dati almeno equivalente ai sistemi riconosciuti ai sensi dell’allegato 2. I dati registrati dal sistema possono essere estratti attraverso un dispositivo standardizzato per la trasmissione dei dati e trattati dalle autorità competenti solo per l’analisi e l’accertamento di incidenti, anche nell’ambito delle procedure di approvazione del tipo, in conformità con la legislazione svizzera sulla protezione dei dati. 2 Sono esclusi dall’obbligo di dotazione i veicoli di costruttori che producono complessivamente non più di 1500 veicoli all’anno delle categorie M1 e N1. 483 Introdotto dal n. I dell’O del 21 ago. 2002 (RU 20023218). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 202430). |