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Art. 103
1 Gli impianti di frenatura dei veicoli delle categorie M e N devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144, al regolamento UNECE n. 13 o al regolamento UNECE n. 13-H.485 1bis Gli autoveicoli pesanti delle categorie M e N con più di quattro assi devono essere equipaggiati con dispositivi antibloccaggio automatici della categoria 1 di cui al regolamento UNECE n. 13.486 2 Per i veicoli i cui documenti si riferiscono al veicolo con carrozzeria non ancora finita, la persona che completa il veicolo deve attestare che, in occasione della rifinitura del veicolo, sono state osservate le direttive di montaggio del costruttore del veicolo. 3 L’efficacia degli impianti di frenatura può essere controllata giusta l’allegato 7.487 4 Agli impianti di frenatura di autoveicoli che non appartengono alle categorie M o N o la cui velocità massima non supera 60 km/h si applicano le disposizioni degli articoli 126 a 130.488 5 I veicoli delle categorie M1 e N1 devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 oppure offrire un livello di protezione equivalente per quanto riguarda i sistemi antibloccaggio, di assistenza alla frenata di emergenza, di controllo elettronico della stabilità, di emergenza di mantenimento della corsia, di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente, di avviso avanzato della distrazione del conducente, di monitoraggio della pressione degli pneumatici e di rilevamento in retromarcia nonché la protezione da ciberattacchi e aggiornamenti software non autorizzati. Fanno eccezione i veicoli di costruttori che producono complessivamente non più di 1500 veicoli all’anno delle categorie M1 e N1.489 6 I veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 per quanto riguarda i sistemi antibloccaggio, di assistenza alla frenata di emergenza, di controllo elettronico della stabilità, di avviso di deviazione dalla corsia, di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente, di avviso avanzato della distrazione del conducente, di monitoraggio della pressione degli pneumatici, di rilevamento in retromarcia, di rilevamento angolo cieco e di avviso di collisione con pedoni e ciclisti nonché la protezione da ciberattacchi e aggiornamenti software non autorizzati.490 7 Per i sistemi di cui agli articoli 5–7 e 9 del regolamento (UE) 2019/2144 installati su base volontaria è sufficiente una dichiarazione del costruttore o di un organo di controllo riconosciuto dall’USTRA secondo cui le funzioni del sistema sono equivalenti a quelle del regolamento (UE) 2019/2144. Questo vale anche per i sistemi installati su base volontaria, che possono intervenire attivamente sul comportamento di guida del veicolo, riguardanti la protezione da ciberattacchi nonché per i sistemi installati su base volontaria con software modificabile riguardanti la protezione da aggiornamenti software non autorizzati.491 8 Sono ammesse deroghe ai capoversi 5 e 6 in caso di:
9 Le deroghe di cui al capoverso 8 lettera e necessitano del permesso dell’autorità d’immatricolazione.493 485 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). 486 Introdotto dal n. I dell’O del 30 giu. 2004 (RU 2004 3525). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). 487 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). 488 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023218). 489 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mar. 2012 (RU 20121825). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 202430). 490 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mar. 2012 (RU 20121825). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 202430). 491 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mar. 2012 (RU 20121825). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 202430). 492 Introdotto dal n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 202430). 493 Introdotto dal n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 202430). |