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Art. 104b Dispositivi di protezione laterale 504
1 I veicoli delle categorie M1 e N1 devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/ 2 Gli autocarri delle categorie N2 e N3 devono essere muniti di una protezione laterale conformemente al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 73.506 3 Il capoverso 2 non si applica:
504 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109). 505 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 202430). 506 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). |