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Art. 104c Protezione posteriore 507
1 I veicoli delle categori M e N devono essere provvisti di una protezione posteriore conformemente al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 58.508 2 Il capoverso 1 non si applica a:
507 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109). 508 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). |