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Art. 126 Freni
1 Gli autoveicoli di lavoro devono essere muniti di un freno di servizio, un freno ausiliario e un freno di stazionamento e, all’occorrenza, di un rallentatore. L’impianto di frenatura può essere conforme alle esigenze dell’articolo 103 oppure alle esigenze minime menzionate di seguito. 2 L’efficacia come anche la procedura di controllo si fondano sull’allegato 7. |