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Art. 25 Definizione
1 I «veicoli eccezionali» sono veicoli che, per l’uso speciale al quale sono destinati o per altri motivi imperativi, non possono soddisfare le prescrizioni concernenti le dimensioni, il peso o le condizioni del percorso circolare. 2 I veicoli eccezionali vengono ammessi soltanto nella misura in cui una deroga dalle prescrizioni è necessaria e la sicurezza stradale non viene pregiudicata. 3 Il rilascio di permessi per l’impiego di veicoli eccezionali si fonda sugli articoli 78–85 ONC. |