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Art. 27 Veicoli agricoli e forestali con larghezza eccessiva 161
1 I carri di lavoro e i rimorchi di lavoro agricoli e forestali con larghezza eccessiva sono ammessi come veicoli eccezionali (art. 25) fino a una larghezza di 3,50 m.162 1bis Gli altri veicoli agricoli e forestali che superano i 2,55 m di larghezza soltanto a causa di pneumatici larghi (art. 60 cpv. 6) o cingoli in gomma montati, dell’eventuale presenza di parafanghi o attrezzature di lavoro necessarie sono ammessi come veicoli speciali fino a una larghezza di 3,00 m. Del tipo di veicolo corrispondente deve esistere, con riferimento agli pneumatici o ai cingoli, parafanghi inclusi, una versione con una larghezza massima di 2,55 m.163 1ter La larghezza dei rimorchi eccezionali di cui al capoverso 1bisnon può superare la larghezza del veicolo trattore (art. 38 cpv. 1bis), a meno che quest’ultimo non sia equipaggiato con pneumatici larghi, ruote gemellate o cingoli in gomma. In questo caso la larghezza del rimorchio va segnalata apponendo demarcazioni appariscenti sul veicolo trattore.164 2 I seguenti veicoli agricoli e forestali con larghezza eccessiva possono circolare senza permesso e non sono considerati veicoli eccezionali:
3 La larghezza dei rimorchi di cui al capoverso 2 lettera c non deve superare la larghezza del veicolo trattore (art. 38 cpv. 1bis), a meno che quest’ultimo non sia equipaggiato con pneumatici larghi, ruote gemellate o cingoli in gomma. In questo caso la larghezza del rimorchio va segnalata apponendo demarcazioni appariscenti sul veicolo trattore.167 161 Nuova espr. testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. 162 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). 163 Introdotto dal n. I dell’O del 10 giu. 2005 (RU 2005 4111). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14). 164 Introdotto dal n. I dell’O del 10 giu. 2005 (RU 2005 4111). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 202430). 165 Nuova espr. testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. 166 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 20121825). 167 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 20121825). |