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Art. 29 Principio
1 Prima che i veicoli a motore e i rimorchi siano immatricolati, si deve controllare ufficialmente che rispondano alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento. 2 Per i ciclomotori non è richiesto un esame d’immatricolazione di cui agli articoli 30–32. Per tali veicoli la procedura d’immatricolazione si fonda sugli articoli 90–96 OAC175. 3 Per i veicoli militari e i veicoli soggetti all’ordinanza del 4 novembre 2009176 sul trasporto di viaggiatori non è richiesto l’esame cantonale d’immatricolazione. 4 Le modifiche apportate ai veicoli tra l’esame d’immatricolazione e l’immatricolazione vanno notificate all’autorità preposta e controllate secondo l’articolo 34 capoverso 2. |