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Art. 31 Esame di veicoli non nuovi: controllo di funzionamento ed esame tecnico completo
1 Per la prova di conformità di veicoli non nuovi (art. 30 cpv. 2) alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento, viene effettuato un controllo di funzionamento nel caso in cui:
2 Il controllo di funzionamento si limita ai dispositivi più importanti, quali sterzo, freni e illuminazione, e ai dispositivi di agganciamento di veicoli trattori e rimorchi. 3 Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono soddisfatte, viene effettuato un esame tecnico completo. Si verifica in particolare il rispetto delle prescrizioni sui gas di scarico e sui rumori e lo stato di corretto funzionamento per l’uso al quale il veicolo è destinato. |