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Art. 32 Collaudo in officina
1 Per i veicoli provvisti di un’approvazione del tipo o di una scheda tecnica, l’autorità d’immatricolazione può delegare la compilazione del rapporto di perizia e il controllo di funzionamento a coloro che ne garantiscono un’esecuzione a regola d’arte. 2 Questa delega può estendersi agli autoveicoli leggeri, ai rimorchi con un peso totale fino a 3,50 t, ai motoveicoli, ai quadricicli leggeri a motore, ai quadricicli a motore e ai tricicli a motore. 3 La delega non si applica ai veicoli che divergono dalla versione omologata. 4 L’autorità d’immatricolazione esegue controlli a campione. Se vengono riscontrate negligenze gravi o ripetute, revoca la delega. |