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Art. 33a Rispetto delle scadenze 203
I Cantoni adottano i provvedimenti necessari a garantire il rispetto degli intervalli d’esame. In particolare, mettono a disposizione le risorse necessarie. In caso di necessità, possono delegare compiti a terzi che ne garantiscano l’esecuzione secondo le prescrizioni. 203 Introdotto dal n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2015 465). |