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Art. 35 Manutenzione del sistema antinquinamento
1 La manutenzione del sistema antinquinamento degli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione comandata (art. 59a cpv. 1 ONC) comprende:
2 La manutenzione del sistema antinquinamento degli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione (art. 59a cpv. 1 ONC) comprende:
3 Sono autorizzate a effettuare i lavori di manutenzione del sistema antinquinamento le persone e le aziende site sul territorio della Confederazione o sul territorio doganale svizzero che dispongono delle conoscenze tecniche, della documentazione professionale, degli attrezzi e delle installazioni necessari per effettuare correttamente i lavori in questione, nonché degli apparecchi per la misurazione dei gas di scarico e di fumo ammessi dal Dipartimento federale di giustizia e polizia225. 4 Se un veicolo sottostà all’obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento (art. 59a ONC) il costruttore, il titolare dell’approvazione svizzera del tipo o della scheda tecnica o il rappresentante della marca rilascia al detentore un documento di manutenzione del sistema antinquinamento prima della prima messa in circolazione. Vi devono figurare le indicazioni di regolazione, le condizioni di misurazione e i valori di riferimento che garantiscono, secondo le indicazioni del costruttore, il funzionamento perfetto delle parti importanti in materia di gas di scarico. Per i veicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione devono inoltre essere annotati i piombi e i sigilli apposti sulle parti o gli elementi di regolazione rilevanti in materia di gas di scarico.226 5 Dopo ogni servizio di manutenzione del sistema antinquinamento, la persona che ha proceduto ai lavori, oppure un responsabile dell’azienda in questione, ne attesta l’esecuzione con un’iscrizione nel documento di manutenzione del sistema antinquinamento. Deve inoltre rilasciare al detentore un autoadesivo che indichi la data della successiva manutenzione del sistema antinquinamento.227 221 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7089). 222 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). 224 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7089). 225 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). 226 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7089). 227 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7089). |