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Art. 3b Disposizioni transitorie delle normative internazionali 58
1 Per quanto le disposizioni transitorie della presente ordinanza non prevedano altri termini, per l’applicazione delle normative internazionali menzionate nell’allegato 2 si applicano le disposizioni transitorie delle rispettive normative, fermo restando che per la data d’immatricolazione è determinante la data dell’importazione o della costruzione in Svizzera. 2 Laddove nei regolamenti UNECE sono previste esigenze o termini transitori divergenti, si applicano le esigenze o i termini transitori delle direttive o dei regolamenti UE pertinenti. 58 Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2009 (RU 2009 5705). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 20121825). |