Art. 4 Diritto applicabile in caso di modifiche della presente ordinanza 59
1 I veicoli già in circolazione al momento dell’entrata in vigore di una modifica della presente ordinanza devono soddisfare almeno le esigenze ad essi applicabili in Svizzera al momento della loro prima messa in circolazione. Sono fatte salve le disposizioni transitorie che prevedono un obbligo di equipaggiamento a posteriori.60 2 Le agevolazioni introdotte successivamente possono essere fatte valere se le condizioni e gli obblighi ad esse connessi sono soddisfatti. 3 Modifiche sostanziali a veicoli già in circolazione sono valutate secondo il diritto vigente al momento dell’esame successivo prima di un ulteriore impiego (art. 34 cpv. 2). Sono considerate modifiche sostanziali:
4 Se su un veicolo già in circolazione viene installata un’unità di propulsione con motore ad accensione comandata che non corrisponde all’epoca del veicolo, devono essere soddisfatte per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico almeno le esigenze applicabili in Svizzera dal 1° ottobre 1996 al tipo di veicolo in questione oppure, per i veicoli messi in circolazione dopo questa data, quelle applicabili al momento della prima messa in circolazione.61 5 Se su un veicolo già in circolazione viene installata un’unità di propulsione elettrica e vengono utilizzati componenti omologati secondo la versione aggiornata del regolamento UNECE n. 100 per quanto riguarda la sicurezza elettrica, in deroga all’articolo 3a capoverso 1 nella versione della serie d’emendamento 02 o successive:
59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 20121825). 60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 202430). 61 Introdotto dal n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 202430). 63 Introdotto dal n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 202430). |