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Art. 55 Tachimetro 324
1 I veicoli a motore devono essere muniti di un tachimetro, situato nel campo visivo del conducente e leggibile anche di notte; lo stesso deve indicare la velocità in chilometri per ora (km/h) fino al massimo della velocità che il veicolo può raggiungere. È ammessa un’indicazione suppletiva della velocità in miglia per ora. 2 I tachimetri devono essere conformi allo stato attuale della tecnica, come descritto in particolare nel regolamento UNECE n. 39. La velocità indicata dal tachimetro non deve mai essere inferiore alla velocità effettiva del veicolo. Nella fascia compresa fra 40 km/h e 120 km/h, il rapporto tra la velocità v1indicata dal tachimetro e la velocità effettiva del veicolo v2 in km/h deve essere il seguente:
3 Le esigenze del capoverso 2 non si applicano agli indicatori di velocità incorporati in un tachigrafo326.327 4 Non è necessario un tachimetro suppletivo se è a disposizione un tachigrafo o un apparecchio per la registrazione dei dati, giusta gli articoli 100 o 102, che adempie le esigenze poste al tachimetro di cui nel capoverso 1.328 324 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 325 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). 326 Nuova espr. testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. 327 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109). 328 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109). |