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Art. 56 Passo, allargamento della carreggiata
1 Una modifica329 del passo come anche una modifica della carreggiata possono essere apportati soltanto dal costruttore del veicolo oppure se questi dichiara che il veicolo si presta alla modifica. 2 Qualsiasi modificazione del passo non eseguita dal costruttore necessita del permesso dell’autorità d’immatricolazione che lo rilascia soltanto se è garantito un lavoro a regola d’arte, in particolare per quanto concerne regolazione di sterzo, trasmissione e freni. Il veicolo sottostà al controllo successivo prima e dopo il montaggio della carrozzeria. 3 Un allargamento della carreggiata ottenuto esclusivamente montando distanziali di almeno 5 mm di spessore o ruote aventi un offset diverso rispetto a quelle collaudate insieme al veicolo è permesso senza la dichiarazione di idoneità del costruttore del veicolo se complessivamente la variazione della carreggiata non è superiore al 2 per cento. Fanno stato la carreggiata originale o massima e l’offset minimo indicati nel certificato di approvazione del tipo o nella scheda tecnica.330 329 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). 330 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 202430). |