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Art. 58 Ruote e pneumatici
1 Le ruote devono essere munite di pneumatici a pressione d’aria capaci di sopportare il carico oppure di altri rivestimenti con elasticità analoga adatta ai cerchioni. 2 Gli pneumatici devono essere adatti alla velocità massima raggiungibile dal veicolo. Sono esclusi gli pneumatici invernali di cui all’articolo 59 capoversi 3 e 4.332 3 Tutti gli pneumatici di un veicolo devono avere lo stesso genere di rivestimento (pneumatici con carcassa radiale o pneumatici con carcassa diagonale). 4 La tela degli pneumatici a pressione d’aria non deve essere sciupata o scoperta. Su tutta la larghezza del battistrada gli pneumatici devono presentare un profilo di almeno 1,6 mm di profondità. 5 Gli pneumatici delle ruote gemellate non devono toccarsi a meno che il costruttore lo ammetta espressamente. 6 La capacità di carico degli pneumatici, l’indice di velocità, le combinazioni cerchioni-pneumatici e la circonferenza di scorrimento devono corrispondere allo stato attuale della tecnica, come descritto in particolare nelle norme ETRTO o nelle seguenti normative:
6bis Il costruttore, la capacità di carico degli pneumatici e l’indice di velocità devono essere marcati in modo indelebile sugli pneumatici. Per gli pneumatici non normati, per pneumatici o combinazioni cerchioni-pneumatici deroganti alle norme o alle normative e per gli pneumatici il cui impiego non corrisponde all’identificazione, è necessaria la garanzia del costruttore del veicolo o dello pneumatico. In siffatti casi, nella licenza di circolazione devono essere iscritti marca, tipo, dimensioni ed eventuali identificazioni deroganti degli pneumatici nonché le condizioni richieste.336 7 Gli pneumatici di autoveicoli, di motoveicoli, di quadricicli a motore e di tricicli a motore devono essere muniti di una marca d’approvazione o di un marchio di controllo conformemente alle norme internazionali.337 8 I veicoli delle categorie M, N e O aventi una velocità massima per costruzione o ammessa di 80 km/h e oltre devono essere dotati di pneumatici conformi al regolamento (UE) 2019/2144.338 332 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). 333 Introdotta dal I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 253). 334 Introdotta dal I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 253). 335 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). 336 Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). 337 Introdotto dal n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). 338 Introdotto dal n. I dell’O del 10 giu. 2005 (RU 2005 4111). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 202430). |