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Art. 79 Indicatori di direzione lampeggianti
1 Gli indicatori di direzione lampeggianti devono, senza abbagliare, essere visibili, di notte con tempo chiaro, da almeno 300 m e di giorno da almeno 100 m. 2 Gli indicatori di direzione lampeggianti devono accendersi al più tardi un secondo dopo essere stati azionati e avere una frequenza del lampeggio di 90 ± 30 al minuto. Posti da una medesima parte del veicolo, devono accendersi e spegnersi contemporaneamente davanti, lateralmente e dietro. 3 Un dispositivo di controllo deve segnalare la funzione. Esso può essere acustico oppure ottico o entrambi. 4 Si applicano per analogia i requisiti generali per le luci giusta l’articolo 73. |