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Art. 86 Segnale d’allarme del SAV
1 In caso di interventi all’esterno o all’interno del veicolo, il SAV deve emettere un segnale d’allarme acustico. Sono inoltre possibili segnali ottici (dispositivi d’illuminazione) o segnali radiotrasmessi. Sono parimenti ammessi i segnali d’allarme costituiti dalla combinazione di due o di tutti e tre i tipi di segnali. 2 Dopo l’entrata in funzione del segnale d’allarme, il sistema deve ritornare automaticamente nella posizione iniziale. Il segnale d’allarme può scattare nuovamente soltanto in caso di manipolazione duratura e ripetuta del veicolo. Tra le fasi di allarme deve esserci una pausa di almeno 10 secondi. 3 Il segnale d’allarme acustico emesso dal SAV deve essere chiaramente udibile e riconoscibile e differire dagli altri segnali acustici usati nella circolazione stradale. Il segnale acustico deve durare almeno 25 secondi, ma non può superare i 30 secondi. Il segnale può avere una tonalità costante, modulata o intermittente. Il livello sonoro, le frequenze come anche le condizioni di misurazione si fondano sull’allegato 11. 4 Il segnale d’allarme ottico può consistere in un lampeggiamento degli indicatori di direzione lampeggianti e/o dell’illuminazione dell’abitacolo (comprese tutte le luci del medesimo circuito elettrico). La durata deve essere al minimo di 25 secondi, ma non superare i 5 minuti. Un disinserimento del sistema d’allarme deve interrompere immediatamente il segnale ottico. Se il SAV comprende un dispositivo d’allarme acustico e un segnale d’allarme ottico, i segnali ottici possono essere alternati a quelli acustici. 5 Il SAV può essere provvisto di un segnale d’allarme radiotrasmesso. Per le parti a radiofrequenza si applica l’articolo 80 capoverso 4.422 422 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). |