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Art. 9 Veicoli
1 Sono «veicoli» ai sensi della presente ordinanza tutti i veicoli a motore e quelli senza motore definiti di seguito. 2 I «veicoli climatizzati» sono veicoli le cui carrozzerie fisse o amovibili sono equipaggiate appositamente per il trasporto di merci a uno stato di temperatura determinato e le cui pareti laterali, compreso l’isolamento termico, hanno uno spessore di almeno 45 mm.81 3 I «veicoli cingolati» sono veicoli che si muovono mediante cingoli.82 4 I veicoli adibiti al trasporto sia di persone sia di cose sono classificati in base alle caratteristiche prevalenti.83 5 I «veicoli agricoli e forestali» sono trattori, carri con motore, carri di lavoro, monoassi e rimorchi adoperati soltanto in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola o forestale oppure equiparata (art. 86 ONC84) e la cui velocità non supera quella prevista per la classificazione come veicoli a motore di cui all’articolo 161 e come rimorchi di cui all’articolo 207.85 81 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465). 82 Introdotto dal n. I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). 83 Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). 85 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). |