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Art. 93 Veicoli per il trasporto di animali
1 Nei veicoli per il trasporto regolare di animali, ogni parte che entra in contatto con essi deve essere costruita con materiale innocuo per la salute e sistemata in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo. I pavimenti devono essere stagni e antisdrucciolevoli. Mediante pareti di separazione, recinti e dispositivi di sostegno deve essere impedito agli animali di scivolare. Le porte, le finestre e i finestrini devono, durante il trasporto, poter essere fissati in modo sicuro. Devono essere garantiti un sufficiente afflusso di aria fresca, come anche la protezione dagli influssi atmosferici nocivi e dai gas di scarico. 2 I veicoli per il trasporto di bestiame grosso devono essere muniti di pareti alte almeno 1,50 m e quelli per il trasporto di bestiame piccolo almeno 0,60 m. Per il trasporto di cavalli è sufficiente un’altezza della porta nella parte posteriore di 1,20 m. Mediante dispositivi di attacco, reti e coperture deve essere impedito agli animali di sporgere la testa oltre la parete.430 3 Sono salve le disposizioni dell’articolo 74 ONC e dell’OPAn. 430 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). |