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Art. 97 Avviamento, potenza del motore, consumo di carburante 457
1 Il motore di propulsione deve potere essere messo in moto dal sedile del conducente. 2 La potenza (art. 46 cpv. 1 e 3) del motore a propulsione deve ammontare al minimo per ogni tonnellata di peso totale a:458
3 Un aumento della potenza del motore di oltre il 20% può essere eseguito soltanto dal costruttore del veicolo o se egli dichiara che il veicolo si presta alla modifica. 4 Per i veicoli delle categorie M e N nonché per i motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore devono essere stabiliti, in occasione della procedura di approvazione del tipo, il consumo di carburante o di energia e le emissioni di CO2. Sono eccettuati i veicoli della categoria M1 adibiti a uno scopo speciale di cui al regolamento (UE) 2018/858.462 5 La determinazione del consumo di carburante o di energia e delle emissioni di CO2 si fonda sul regolamento (CE) n. 715/2007, sul regolamento (CE) n. 595/2009 o sul regolamento (UE) n. 168/2013 e sul regolamento delegato (UE) n. 134/2014.463 457 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 20121825). 458 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 20121825). 459 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). 460 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). 461 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). 462 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). 463 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). |